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18 Gennaio 2017Il fondamento dell’art 2051 del codice civile.
L’art. 2051 del codice civile prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la «cosa» che ha cagionato il danno ed il soggetto – «custode»- che sarà chiamato a rispondere dello stesso avente l’obbligo di custodire la cosa.
Secondo una affermazione ormai ricorrente e consolidata, la responsabilità sancita dall’art. 2051 cod. civ., fondandosi su un rapporto eziologico fra la res e l’evento dannoso, nonché sulla esistenza di un effettivo potere-dovere di governo del custode, sorge come conseguenza della violazione dell’obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio a carico di terzi Quindi, circa la natura della responsabilità, la giurisprudenza ravvisa – in maniera pressoché unanime – un fondamento colposo (Cass., 4.9.1974, n. 2412; Cass., 25.11.1988, n. 6340; Cass., 13.1.1956, n. 38; Cass., 21.11.1978, n. 5418).