Art. 925
26 Gennaio 2017Art. 927
26 Gennaio 2017Migrazione di colombi, conigli e pesci.
I conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.