Art. 1102
26 Gennaio 2017Art. 1104
26 Gennaio 2017Disposizione della quota.
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.