Come si dimostra la proprietà di una casa o un terreno
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22 Febbraio 2017Quand’anche la canna fumaria dei vicini sia perfettamente in regola con la disciplina urbanistica vigente nel comune di residenza, non per questo deve considerarsi lecita ed autorizzata ogni tipo di immissione in aria di residui di combustione.
Il permesso concesso dalla Pubblica Amministrazione, cioè, si limita ad accertare la regolarità dell’opera (nel caso di specie della canna fumaria) dal punto di vista delle norme urbanistiche vigenti e non riguarda anche i rapporti tra privati eventualmente incisi dall’uso della canna fumaria stessa. Ciò vuol dire che non è l’autorità comunale quella che può vietare uno specifico uso della canna fumaria la cui costruzione fu regolarmente autorizzata. Si tratterà, invece, di verificare se le immissioni che dalla canna provengono ledano o meno i rapporti tra proprietà private confinanti così come regolate dalla legge. E la legge, infatti, vieta al proprietario del fondo vicino (per fondo si intende ogni proprietà finitima) le immissioni (anche di fumo ed esalazioni in genere) che oltrepassino la normale tollerabilità avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
In casi come quello del lettore, quindi, il vicino non può immettere e propagare in aria (investendo così le proprietà confinanti) fumi o esalazioni tali da superare il livello di tollerabilità e che risultino moleste o addirittura dannose nei confronti dei vicini.
Si tenga conto che il concetto di normale tollerabilità non è mai assoluto, bensì elastico: esso deve tener conto della concreta situazione ambientale del luogo in cui le immissioni avvengono, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
Se si tratta, quindi di zona residenziale, il limite di tollerabilità delle immissioni è sicuramente più basso di quello che potrebbe essere in una zona industriale; tenuto conto poi del fatto che se i fumi contengono anche sostanze nocive per la salute è chiaro che le immissioni dovranno cessare almeno nella misura in cui siano valutate come effettivamente nocive.
Il suggerimento pratico, allora, è quello di contestare al vicino con raccomandata a.r. (anche a mezzo legale) il fatto delle immissioni dettagliando i fatti così come avvenuti e chiedendo che tale attività molesta venga a cessare. Nel caso in cui il vicino non decida spontaneamente (a seguito dell’invio della lettera raccomandata) di limitare costantemente le immissioni avendo cura che non superino mai il livello di tollerabilità e non siano mai nocive, non vi sarà altra alternativa se non quella di ricorrere al giudice perché questi accerti se il livello di tollerabilità è stato nel concreto superato e ordini le misure più idonee affinché le immissioni future non superino tale invalicabile limite. Sarà perciò opportuno e necessario, nel caso di un esito negativo del tentativo bonario di risoluzione della vertenza, premunirsi di idonee prove dei fatti (fotografie, testimonianze, eventuali perizie del tipo e della composizione dei fumi), toccando sempre a chi agisce in giudizio dare idonea dimostrazione dei fatti indicati.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte