Quali sono i diritti dei morosi in condominio
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La vita condominiale è purtroppo assai spesso caratterizzata da tensioni, problemi e discussioni anche accese che, non poche volte, possono anche sfociare in un contenzioso che andrà ad animare quelle stesse aule di tribunale già affollate da migliaia di altre liti. Non sono rari quei casi in cui, dopo fatiche spesso davvero numerose, l’amministratore riesca ad ottenere dall’assemblea, appositamente convocata, l’approvazione di lavori di manutenzione ordinaria o anche straordinaria. Sarebbe già un successo, in periodo di crisi, ottenere il via libera per lavori che, invece, spesso sono assolutamente necessari e che, magari, sono stati rinviati per le difficoltà di tipo economico in cui versavano i condomini.
Ebbene, può accadere che anche dopo l’approvazione con le maggioranze necessarie di una delibera che autorizzi l’avvio di lavori sui beni condominiali, un condomino ostacoli di fatto i medesimi impedendone l’esecuzione.
Si pensi al caso in cui sia necessario (ed è uno dei casi più frequenti), per operare su alcuni beni condominiali (scarichi fognari di proprietà condominiale, tubature condominiali, servizi di supporto all’antenna centralizzata ecc.), entrare materialmente nella proprietà esclusiva di un condomino (cioè nel suo appartamento).
Può succedere che un condomino non faccia accedere gli operai nel suo appartamento, impedendo così, di fatto, l’esecuzione dei lavori con gravi ripercussioni anche nei rapporti tra condominio e ditta incaricata dei lavori. Come comportarsi in questi casi?
La legge in ipotesi simili sancisce l’obbligo per il proprietario di permettere l’accesso ed il passaggio nella sua proprietà (se ciò sia necessario) per costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
La norma è sufficientemente chiara e prevede che sia un vero e proprio dovere del proprietario consentire l’accesso ed il passaggio necessari all’esecuzione o alla riparazione di un’opera del vicino o comune al proprietario e al vicino.
Il condomino, quindi, vìola la legge se non permette l’accesso ed il passaggio (che siano accertati essere necessari a tale scopo) per l’esecuzione o la riparazione di qualsiasi opera che appartenga al vicino o che sia comune al proprietario e al vicino (e, quindi, anche nel caso di opere di riparazione o di installazione da eseguirsi su beni condominiali).
Naturalmente al proprietario spetterà un’indennità, ma solo e soltanto se l’accesso ed il passaggio producano un danno.
Sulla base di questa norma, dunque, se un condomino vietasse l’accesso ed il passaggio agli addetti incaricati dell’esecuzione dei lavori, l’amministratore condominiale potrà ricorrere, anche in via d’urgenza, al giudice perché quest’ultimo accerti il diritto del condominio ad accedere e passare (attraverso gli operai incaricati) nella proprietà del condomino per eseguirvi i lavori già decisi dall’assemblea.
Ovviamente, una causa di questo tipo comporterà, per il condomino che ha ostacolato i lavori, anche la condanna al pagamento delle spese di lite e la condanna al risarcimento dei danni, ove fossero dimostrati e quantificati, connessi ad esempio al ritardo nella esecuzione dei lavori.