Amministratore di condominio non indica il compenso: che succede?
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18 Gennaio 2018Nel caso in cui dei fabbricati di categoria catastale D1 (“opifici”) siano sfitti, vuoti e non allacciati alle utenze acqua e luce è corretto non assoggettarli a TARI? Si precisa che il relativo regolamento comunale prevede che “… Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno. …”.
Secondo quanto viene previsto dall’articolo 1, commi 641 e seguenti della Legge 147/203 (Legge di Stabilità 2014) la Tari è dovuta nel caso in cui l’immobile inciso dal tributo sia suscettibile di produrre rifiuti. Quindi, interpretando letteralmente il dettato normativo, sono soggetti a Tari anche gli immobili non utilizzati, nonostante non risultino essere allacciati alle reti idriche, elettriche o se privi di mobili. Come nel caso della Tarsu, alla luce dei principi affermati da tempo dalla Suprema Corte di Cassazione, anche per la Tari la norma di legge impone la tassazione di tutti gli immobili “suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Del resto, facendo riferimento alla Tares, è possibile rimarcare che la relazione sull’articolo 14 del Decreto Legge “salva Italia” (D.L. 201/2011), che l’aveva istituita, pone in rilievo che il legislatore, laddove assoggettava al tributo gli immobili “suscettibili di produrre rifiuti”, aveva inteso recepire “il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, riconducendo l’applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall’effettiva produzione degli stessi”. Quindi, le regole fissate dalla Suprema corte per la Tarsu trovano applicazione sia alla Tares sia alla Tari, non essendo stata modificata per quest’ultima la previsione contenuta nella vecchia norma di legge. Al riguardo, anche di recente la Cassazione, con l’ordinanza 18022 del 24 luglio 2013, ha ritenuto legittima la pretesa di un comune di applicare la Tarsu a un appartamento inutilizzato. Il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione dell’occupazione dell’immobile e il mancato consumo di energia elettrica non sono stati ritenuti elementi idonei e sufficienti ad esonerare il proprietario dal pagamento della tassa rifiuti. La tassa deve inoltre essere versata anche nel caso in cui non venga utilizzato il servizio di smaltimento svolto dall’amministrazione comunale.In realtà, sulla questione relativa alla tassabilità ai fini Tari degli immobili inutilizzati si registrano prese di posizione divergenti tra Cassazione, giudici tributari e ministero dell’economia e delle finanze. Anche le amministrazioni comunali non hanno quasi mai applicato la regola fissata dalla Suprema corte, la quale ha sempre posto dei limiti rigidi per l’esonero dal pagamento del tributo sui rifiuti, che è dovuto a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi effettivamente l’immobile. Ex lege, secondo la posizione espressa dalla Corte di Cassazione andrebbero esclusi dalla tassazione solo gli immobili che risultino non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati) non avendo alcuna rilevanza la scelta soggettiva del titolare di non utilizzare l’immobile. Anche il mancato arredo non costituisce prova dell’inutilizzabilità dell’immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti: un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela sì inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile. Per la prima volta il principio è stato affermato con la sentenza 16785 del 30 novembre 2002. Regola ribadita con le sentenze 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010 e altre. Sempre la Cassazione (ordinanza 1332 del 21 gennaio 2013) ha poi stabilito che l’esonero dal pagamento del tributo non spetta neppure quando il contribuente fornisca la prova dell’avvenuta cessazione di un’attività industriale. Il Ministero dell’economia e delle finanze, invece, nelle linee guida che ha fornito ai comuni nel 2013 sulla corretta applicazione della Tares (tassa sui rifiuti e i servizi), ha sostenuto che non sono soggetti al pagamento le unità immobiliari che risultino essere privi di mobili e di allacci alle reti idriche e elettriche e che di fatto non vengono utilizzate. Dunque, secondo il ministero, gli immobili inutilizzati destinati ad abitazioni private o a attività commerciali e industriali non sarebbero state soggette al pagamento quanto meno della Tares. La tesi ministeriale si pone però in netto in contrasto sia con le pronunce della Cassazione che con l’interpretazione del legislatore (articolo 14, comma 3 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui “Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani), laddove prevede la tassazione di tutti gli immobili “suscettibili” di produrre rifiuti urbani, vale a dire oggettivamente utilizzabili, a prescindere dall’effettiva produzione dei rifiuti medesimi. La giurisprudenza della Cassazione e dei giudici di merito, finora, hanno sempre ritenuto illegittima la previsione regolamentare, adottata da alcuni Comuni, che tendeva ad escludere per la Tarsu (o a dichiarare esenti dal tributo) gli immobili che non avessero arredi, oppure allacci alla rete elettrica o idrica (sentenze n.16785/ 2002, n. 9920 /2003, n.1850/2010 ed altre). Si cita la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (sentenza n. 121 del 25 ottobre 2012) che ha, infatti, sancito che la non attivazione delle utenze (gas, energia elettrica, acqua) non è decisiva ai fini del pagamento della Tarsu. I Magazzini e i locali di deposito sono soggetti al pagamento della Tarsu, anche se non sono allacciati alle reti elettriche, del gas o dell’acquedotto. I medesimi principi vanno applicati in materia di Tari.
Un contribuente ha ereditato un appartamento che però non abita in quanto risiede in un altro Comune. Presso l’abitazione ereditata passa solo saltuariamente a verificare che la casa non abbia subito dei danni. È comunque tenuto al pagamento della TARI? Come viene determinato il numero degli occupanti
Ancorché utilizzata saltuariamente, l’abitazione è soggetta al pagamento del tributo. Normalmente, secondo quanto stabilito dai diversi Regolamenti Comunali si considerano suscettibili di produrre rifiuti (che è uno dei due presupposti della TARI l’altro essendo il possesso o l’utilizzo dell’immobile) tutti i locali predisposti all’uso, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) ovvero di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati. Per detti locali è comunque facoltà del contribuente valutare la possibilità di richiedere l’agevolazione eventualmente prevista dall’Amministrazione comunale per i locali ad uso limitato o discontinuo ai sensi del comma 659, lettera c) dell’articolo 1, Legge 147/2013 (si veda in proposito: “659. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo”).
Essendo proprietario di posti auto scoperti nell’ambito di immobili residenziali costituiti in condominio situati in località diverse, un contribuente chiede chiarimenti in merito ai criteri in base ai quali vengono assoggettati a TASI e TARI tali fattispecie non essendo omogeneo il comportamento delle due Amministrazioni.
Per quanto riguarda TARI il comma 641 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che ha introdotto l’imposta stabilisce che il presupposto per l’applicazione della tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree di pertinenza o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva . Per quanto invece riguarda TASI il comma 669 della stessa Legge 147/2013 stabilisce che Il presupposto impositivo della tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma così sostituito dall’articolo 2, comma 1, legge n. 68 del 2014 ). Dalla definizione del citato comma discende che sulle aree di pertinenza TASI. In ogni caso, in riferimento ad entrambi i tributi, spetta alle diverse Amministrazioni comunali deliberare in materia.