Amministratore di condominio: requisiti, nomina e revoca
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30 Gennaio 2018Vicino casa tua c’è un’attività commerciale che, la mattina presto, apre le serrande prima degli altri negozi e inizia a fare un gran baccano. Hai tentato di far smettere i rumori, protestando insieme al vicinato, ma non c’è stato nulla da fare: il titolare sostiene di essere in regola, di avere le autorizzazioni amministrative e di rispettare i limiti di emissioni acustiche. Così fai causa per ottenere l’interruzione dell’attività e il risarcimento per tutte le sveglie anticipate che sei stato costretto a subire. Nel giudizio ti limiti a presentare una consulenza, redatta da un esperto del suono, secondo cui i rumori prodotti dall’azienda sono superiori ai decibel consentiti per legge. Il giudice però rigetta la tua domanda per assenza di prove: il magistrato sostiene infatti che, per vincere il processo, dovevi anche dimostrare il rumore di fondo del quartiere per valutare se il chiasso prodotto dall’esercizio commerciale era davvero intollerabile o si poteva invece dire parzialmente coperto dal baccano della strada. Chi dei due ha ragione? La risposta è in una sentenza della Cassazione pubblicata ieri. Secondo la Corte, in caso di contestazione per inquinamento acustico, serve la prova del rumore di fondo. Cerchiamo di comprendere le ragioni dei giudici.
I rumori possono essere tollerabili o meno a seconda dell’ambiente in cui si inseriscono. In un centro cittadino, dove è più alto il cosiddetto «rumore di fondo» – quello cioè determinato dal traffico delle auto, dai clacson, dal vociare delle persone che si affollano sui marciapiedi, dalle serrande delle attività commerciali e dal vicinato assembrato in appartamenti stretti tra loro – è più difficile isolare un rumore specifico e ritenere che sia questo la causa dell’inquinamento acustico. In altri termini, tanto più è elevato il rumore di fondo, tanto più flessibili sono le soglie di rumore consentite oltre le quali si può parlare di danno al riposo delle persone. Si parla a riguardo di valore Leq, ossia il livello equivalete, cioè medio. Per poter quindi valutare la tollerabilità o meno di un rumore bisogna sempre “paragonarlo” al contesto nel quale si inserisce.
Pertanto, gli inquilini non possono chiedere il danno da inquinamento acustico da uso di macchinari in assenza di una misurazione del rumore di fondo effettuata nella fascia oraria nella quale si lamenti la violazione dei limiti differenziali. Non ci può essere quindi una condanna se non è possibile misurare contemporaneamente il rumore ambientale e il rumore di fondo. Senza questo “tassello” non può dirsi raggiunta la prova del danno: mancando la misurazione dei rumori prodotti nel frangente di tempo incriminato, non si può considerare raggiunta la prova della trasgressione ossia lo sforamento dei limiti di tollerabilità.