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7 Giugno 2018Se allora vivete in un condominio oppure in una casa indipendente, ma confinante con altri immobili, vi è mai capitato di avere un vicino di casa poco attento con gli odori? In particolare, siete mai stati letteralmente molestati dagli odori provenienti dall’abitazione adiacente alla vostra? In buona sostanza se siete vittima di odori molesti è reato oppure lo scostumato responsabile non va incontro a nessuna conseguenza? Cerchiamo insieme la risposta a queste legittime domande.
Odori molesti e reato: presupposti
la legge prevede una particolare ipotesi di reato che tutela le vittime degli odori molesti. Per la verità si tratta di una contravvenzione, cioè di un reato meno grave rispetto ai tipici delitti e dalle conseguenze ovviamente meno rilevanti. Infatti, coloro che si rendono responsabili della detta contravvenzione sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda (sanzione pecuniaria) fino a duecentosei euro. In particolare, la disposizione appena citata in nota, punisce coloro che si rendono responsabili, tra le altre cose, dell’emissione di odori molesti, tali da superare la normale tollerabilità delle persone. Tecnicamente si parla di emissioni olfattive moleste e il responsabile sarà punito indipendentemente dall’indagine sull’elemento psicologico del reato contravvenzionale: in altri termini chi emana odori molesti intollerabili sarà sanzionato anche se non lo ha fatto intenzionalmente, ma per pura e semplice distrazione. Infine, è importante precisare che per raggiungere la prova della molestia subita, non è necessario ricorrere ad alcuna misurazione strumentale degli odori: sono infatti sufficienti le testimonianze delle medesime vittime, come recentemente precisato dalla Suprema Corte di Cassazione. Gli Ermellini, infatti, hanno chiarito che il giudice può basare il proprio convincimento e la propria decisione anche su elementi probatori diversa da una perizia di natura tecnica: sono pertanto sufficienti le dichiarazioni delle persone offese, purché siano chiare, precise e prive di contraddizione tra quanto dichiarato in denuncia e quanto confermato davanti al magistrato (tecnicamente si dice in sede dibattimentale).
Odori molesti in condominio
Abbiamo visto in precedenza che gli odori molesti, se superano la normale tollerabilità, sono puniti dalla legge. Ebbene, il condominio è probabilmente il luogo in cui più frequentemente può verificarsi l’ipotesi esaminata in questo articolo: ne è la riprova proprio il caso esaminato dalla Cassazione precedentemente citata. Si trattava, infatti, di un appartamento posto al primo piano, dal quale provenivano costantemente forti odori di cucina (ad esempio, di fritto e sugo) e fumi. Le vittime, anche testimoni dell’accaduto, avevano denunciato e confermato che il proprio appartamento s’impregnava dei detti odori. Nella fattispecie concreta erano stati inoltre segnalati anche dei forti rumori, provenienti da un estrattore. Insomma, appare evidente che se siete vittima di un condomino poco attento alla propria cucina ed agli odori molesti che possono emanare dalla medesima, avete la possibilità di denunciarlo e farlo perseguire per il reato in esame.
Odori molesti dal ristorante
Anche un ristorante, ed in particolare il suo responsabile, può essere chiamato a rispondere del reato contravvenzionale oggetto del presente articolo. Esercitare un’attività imprenditoriale autorizzata non giustifica le eventuali emissioni olfattive moleste. Lo ha precisato la Cassazione che, con una recente sentenza, ha confermato la condanna all’ammenda ed al risarcimento del danno a carico del titolare di una pizzeria, dalla quale provenivano odori molesti: si trattava di quelli derivanti dalla cottura delle pizze, che si avvertivano anche a finestre chiuse, nel vano scala e nel garage e che, in alcuni momenti, invadevano persino le stanze dei vari appartamenti dell’edificio interessato. Quindi, anche in un caso analogo a quello appena descritto, è possibile denunciare il responsabile degli odori molesti: a questo proposito è bene ribadire che non sarà necessario avvalersi di una perizia tecnica, ma saranno sufficienti le testimonianze (purché attendibili) anche delle stesse vittime.
L’AUTORE: Marco Borriello