Odori molesti e reato
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18 Luglio 2018Ci sono vari problemi nel tuo condominio, ma il rischio che i fornitori interrompano i servizi essenziali come la luce, l’acqua o la manutenzione dell’ascensore ora si fa più concreto visto che non sono state pagate bollette e fatture. In assemblea l’amministratore vi ha detto che non ci sono soldi in cassa e che, in qualche modo, bisogna provvedere ad anticiparli onde evitare il peggio. La ragione del buco in bilancio è la morosità di alcuni condomini i quali, benché diffidati più volte, non hanno ancora pagato i contributi della gestione ordinaria. Al che ti sei alzato e hai chiesto espressamente che venissero riferiti i loro nomi nel corso della riunione stessa. Posso sapere chi non paga il condominio?, hai detto a gran voce davanti a tutti. L’amministratore ha, in un primo momento, glissato sulla tua richiesta; di fronte poi alle insistenze si è trincerato dietro un asserito rispetto della privacy dei debitori. A te sembra assurdo: in assemblea non sono presenti soggetti estranei al palazzo e tutti avete interesse a sapere chi non è in regola; anche perché, se è vero che dovrete pagare per conto loro, volete quantomeno conoscerne l’identità. Ma è legittima una richiesta del genere? Può un condomino conoscere il nome dei morosi? Sul punto si è espressa più volte sia la giurisprudenza che il Garante della Privacy.
A chi spetta sapere i nomi dei morosi in condominio?
Il condominio non è un soggetto autonomo e staccato rispetto ai proprietari degli appartamenti (come invece succede nelle società, nelle associazioni, ecc.). Esso è solo un ente di gestione. Questo significa che gli interessi del condominio sono quelli dei singoli condomini: c’è perfetta coincidenza tra l’uno e gli altri. La diretta conseguenza è che sono i titolari delle abitazioni – e non certo l’amministratore o un soggetto astratto – ad essere diretti destinatari di diritti e obblighi conseguenti alle parti e ai servizi comuni dell’edificio. Tra i diritti vi è anche quello della conoscenza della contabilità, delle risorse economiche, del saldo del conto in banca, dei documenti (fiscali e non). Risultato: spetta a ciascun condomino conoscere il nome dei morosi, di chi cioè non paga le quote (ordinarie o straordinarie che siano), anche senza il consenso degli interessati. Deve prevalere la trasparenza e il diritto dei proprietari a conoscere le questioni attinenti ai “propri affari”.
Naturalmente il fatto di poter conoscere il nome dei morosi non implica anche una pubblica gogna: è sempre necessario rispettare l’altrui riservatezza, anche perché si tratta di dati sensibili. Ecco perché il Garante della Privacy ha più volte affermato che la comunicazione dei nomi dei morosi deve avvenire nel rispetto della loro privacy, al riparo da occhi – e orecchie – indiscrete, di chi non ha (né può vantare) alcun interesse alla conoscenza di tali informazioni.
Si possono fare i nomi dei morosi nella riunione di condominio?
Quanto appena ci porta a una inevitabile conseguenza: se richiesto, alla riunione di condominio, l’amministratore deve riferire il nome e il cognome di chi non è in regola con i pagamenti. L’unico veto opponibile è nel caso in cui, all’assemblea, partecipino anche soggetti esterni (come ad esempio la ditta dei lavori, venuta per fornire chiarimento o presentare dei preventivi). La presenza di un avvocato di uno dei condomini non può – a nostro avviso – essere considerato d’ostacolo alla comunicazione dei nomi dei morosi essendo questi rappresentante diretto degli interessi del proprio assistito e quindi, in linea generale, tenuto a conoscerne anche gli interessi. Tutt’al più si potrà chiedere al legale di allontanarsi, per qualche minuto, dal luogo della riunione al fine di consentire la comunicazione riservata.
Si possono indicare i nomi dei morosi sulla bacheca condominiale?
L’amministratore non può tuttavia elencare il nome dei morosi nella bacheca condominiale, se questa è collocata in un luogo accessibile a tutti, anche agli estranei, come di solito succede quando viene affissa nell’androne dell’edificio. In tal caso, la comunicazione dei dati personali dei morosi travalica i limiti di legge e può comportare delle responsabilità penali e personali per l’amministratore, oltre all’obbligo del risarcimento del danno. Sull’avviso lasciato in bacheca, l’amministratore può tuttavia essere generico scrivendo, ad esempio: «Si ricorda i gentili condomini che ancora non hanno provveduto al pagamento delle rispettive quote di mettersi in regola, pena l’avvio delle azioni giudiziarie»; un messaggio del genere, non avendo alcun riferimento nominativo, va considerato pienamente lecito.
Sarebbe invece illecito scrivere «Il sig. Mario Bianchi è pregato di saldare le sue quote di spesa».
L’indicazione dei nomi e cognomi dei morosi può essere esposta con un elenco scritto solo a condizione che si trovi in luoghi a cui non hanno accesso gli estranei come, ad esempio, uno sgabuzzino o una portineria chiusi a chiave
Posso chiedere i nomi dei morosi con email all’amministratore?
Un’email riservata a un condomino, con l’indicazione dei morosi, non è illecita, ma il destinatario diventa responsabile della conservazione dei dati; per cui non può né pubblicare né inoltrare il testo della comunicazione.
Posso scrivere su Facebook i nomi di chi non paga il condominio?
Al pari è illegittimo scrivere, su un post su Facebook, i nomi dei morosi o, anche senza l’indicazione degli stessi, fornire dei riferimenti inequivocabili per la loro identificazione. Ad esempio, è reato di diffamazione scrivere un commento come il seguente: «La signora del primo piano è sempre in ritardo coi pagamenti» quando, sullo stesso pianerottolo, c’è un solo appartamento o uno solo è di proprietà di una donna.
Si può far pagare chi ha già pagato il condominio per coprire i buchi di bilancio?
Ultimo aspetto che ci piace ricordare in questa sede: se l’assemblea dovesse decidere di coprire i buchi di bilancio lasciati dai morosi con il pagamento da parte degli altri condomini – quelli cioè che hanno già assolto alle proprie quote – deve farlo con l’unanimità. Ciò perché la regola del codice civile – derogabile solo con il consenso del 100% dei proprietari – vuole la ripartizione delle spese per millesimi, criterio che “salterebbe” se qualcuno dovesse pagare di più.