Aggiornamenti COVID-19 (Coronavirus)
10 Maggio 2020Rumori Condominiali e orari: ecco cosa è consentito e cosa no
23 Febbraio 2021L’argomento tocca molti dipendenti, complice l’estensione dei requisiti per il pensionamento e quindi la facile coincidenza tra l’attività lavorativa e gli acciacchi dell’età.
Il caso – Un secondino, addetto alle pulizie di un Condominio avente uno stabile ampio di 4 scale, in 5 piani, oltre spazi esterni ecc., non riesce, di fatto, a pulire tutto quanto necessario con ausilio di scale, scaletti e quant’altro a causa della sua età avanzata e comunque per sopravvenuti acciacchi dovuti all’età stessa, il sovrappeso ed alla gamba in particolare.
La legge ammette la possibilità di licenziare un dipendente per inidoneità fisica. Si rientra nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ossia non imputabile a una colpa del lavoratore ma a ragioni aziendali (in questi casi, in Condomini con l’impossibilità di reimpiegare lo stesso). In ogni caso, il lavoratore ha diritto a richiedere e percepire dall’Inps l’assegno di disoccupazione.
grazie a laleggepertutti.it