Art. 1034
26 Gennaio 2017Art. 1036
26 Gennaio 2017Attraversamento di acquedotti.
Chi vuol condurre l’acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.