Assemblea di condominio: unico avviso per più riunioni in date diverse
4 Luglio 2017Come si ripartiscono le spese condominiali se manca la tabella dei millesimi?
14 Luglio 2017Annosa questione quella del pagamento delle spese per l’ascensore da parte dei proprietari di appartamenti al piano terra di un condominio o di coloro che hanno accesso separato mediante scala di proprietà esclusiva e che quindi non si servono dell’ascensore.
Tra i tanti orientamenti registrati nei vari tribunali italiani, quello più accreditato ritiene l’ascensore una parte comune dell’edificio utile anche ai proprietari delle unità immobiliari al piano terra. Essi infatti traggono comunque un vantaggio dall’impianto, riuscendo per esempio a raggiungere più comodamente le parti superiori dello stabile (indipendentemente dal fatto che chi abita a piano terra sia solito recarsi o meno, per esempio, sul lastrico solare condominiale). Inoltre, l’ascensore è uno strumento che indubbiamente conferisce maggiore valore economico al palazzo nel suo insieme (e quindi a tutti i condomini), finendo per apprezzarlo sul mercato.
Quindi, i proprietari al piano terra devono contribuire alle spese di manutenzione ordinaria (elettricità, sostituzione di parti logore, pulizia e tutto quanto derivi dall’uso dell’impianto), manutenzione straordinaria e a quelle di riparazione.
In particolare, le spese di ordinaria manutenzione e riparazioni sono ripartite nel seguente modo: il 50% in ragione dei millesimi di proprietà degli appartamenti; l’altro 50% in proporzione all’altezza del piano, considerato che chi abita ai piani più alti farà un uso maggiore dell’ascensore.
Le spese straordinarie devono, invece, essere ripartite, proporzionalmente ai millesimi, tra tutti i condomini proprietari dell’immobile.
Un altro giudice ha stabilito che i condomini del piano terra non devono pagare le spese di pulizia e di esercizio, mentre devono corrispondere quelle di gestione ordinaria e straordinaria.
Un terzo orientamento ha escluso che i proprietari degli appartamenti al piano terra debbano corrispondere le spese di ordinaria manutenzione, mentre devono concorrere a quelle riguardanti gli interventi di adeguamento dell’ascensore alla normativa dell’Unione Europea, in quanto dirette al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e di incolumità delle persone.
Non è infine possibile per un condomino rinunciare formalmente a servirsi dell’ascensore per evitare di contribuire alle spese. Questa possibilità gli è espressamente preclusa dal codice civile, a meno che non intervenga autorizzazioneda parte di tutti gli altri condomini con atto pubblico debitamente trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari (al fine di renderla opponibile agli eventuali futuri acquirenti dell’appartamento).