Ripartizione delle spese per i citofoni
22 Maggio 2013Il Condomino subentrante è tenuto al pagamento delle spese precedenti anche in caso di acquisto all’asta?
22 Maggio 2013Molti edifici moderni sono dotati di antenna televisiva centralizzata: se esiste sin dalla costituzione del condominio essa è da considerare, in mancanza di espliciti titoli in contrario, di proprietà comune di tutti i condomini utilizzatori effettivi del servizio o potenziali.
Se invece l’ antenna fu installata dopo la costituzione del condominio, a spese soltanto di alcuni (e non di tutti) condomini, questi soli ne saranno i comproprietari (ed ad essi soltanto competeranno le spese e le responsabilità relative), fermo restando il diritto degli altri condomini di mantenere o installare antenne singole, o di partecipare all’ uso dell’ antenna comune pagando la propria quota-spese di installazione e manutenzione ai condomini promotori.
Le spese di installazione, manutenzione e ripartizione dell’ antenna televisiva vanno ripartite – se il regolamento nulla dispone al riguardo – in parti uguali in ragione di ciascun allacciamento dal cavo comune alle proprietà esclusive.
L’ uso infatti è identico tanto per l’ appartamento dei due locali che per quello di dieci, tanto per l’ unità immobiliare che vale 500 millesimi, quanto per quella di 10 millesimi, perchè uno solo e sempre uguale è l’ allacciamento delle singole proprietà esclusive. Per quanto attiene alla ricostruzione, se l’ antenna centralizzata esisteva al momento della costruzione del condominio, la spesa relativa va ripartita in parti uguali fra tutti i condomini utilizzatori effettivi o potenziali.
La spesa andrà ripartita invece in proporzione al contributo alla spesa di installazione (e quindi in parti uguali, se questo fu il criterio adatto), se l’ antenna venne installata dopo la costituzione del condominio, con onere distribuito tra i soli condomini che ne risultano comproprietari. Il criterio di ripartizione in parti uguali fra i condomini utenti, per le spese relative all’ installazione, ripartizione e ricostruzione dell’ antenna televisiva comune, è stato ritenuto legittimo della Cassazione, Sez. II, con sentenza n. 2916 del 2.8.1969.
In merito agli impianti televisivi centralizzati, si precisa che: il comma 13 dell’art. 2 – bis della legge 66 del 20 marzo 2001 (Disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di impianti radiotelevisivi, introduce una maggioranza speciale per l’approvazione della delibera relativa agli impianti satellitari.
Si stabilisce infatti, che: “Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi art. 1120, comma 1, cod. civ.” Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’art. 1136, comma 3 dello stesso codice.