Cartelloni pubblicitari su facciata condominiale
31 Maggio 2019Applicabilità al condominio minimo delle norme sul condominio o di quelle sulla comunione in generale. Alcuni aspetti pratici
18 Gennaio 2020Spesso gli amministratori sono costretti a gestire svariati condominii, con tutte le responsabilità e gli oneri che ne derivano. Ma cosa succede se l’amministratore di condominio gestisce erroneamente il conto corrente dell’ente di gestione magari disponendo senza averne titolo l’emissione di assegni con provvista in favore dei fornitori e collaboratori di un altro condominio? Quando si verifica tale ipotesi chi è obbligato a restituire la somma indebitamente percepita l’amministratore oppure il condominio che ne ha beneficiato?
La vicenda. Il condominio Alfa cita in giudizio il condominio Beta esponendo che l’ex amministratore, comune ad entrambi gli enti di gestione, compiendo un errore nella gestione dei vari conti correnti dei ben 25 condominii amministrati, aveva disposto alcune operazioni bancarie senza alcuni titolo dal conto corrente del condominio Alfa in favore di altri condominii dallo stesso gestiti tra cui il condominio convenuto.
Dopo accurate verifiche era emerso che il condominio Alfa era creditore della somma di circa novemila euro nei confronti del condominio Beta e, considerato che i numerosi solleciti per il recupero di tale importo non avevano ottenuto alcun riscontro, aveva citato in giudizio il condominio Beta chiedendo una sentenza di condanna alla restituzione della somma in questione.
Instaurato il giudizio il condominio Beta si è costituito eccependo la propria legittimazione passiva, puntualizzando che le somme indebitamente versate dall’attore non erano state riscosse dal convenuto ma dai rispettivi beneficiari degli assegni bancari emessi in favore dei fornitori e collaboratori del condominio convenuto.