Videosorveglianza in Condominio
18 Gennaio 2017Parcheggi Condominiali… quello che c’è da sapere
18 Gennaio 2017E’ opportuno ricordare che quando si stipula un contratto di affitto, bisogna fare riferimento che i costi ordinari di condominio sono a carico del conduttore, se così non si è fatto male, molto male.
Le spese Condominiali, anche se pagate dall’inquilino, alla fine, in caso di mancato pagamento l’amministratore, come per Legge, richiama in garanzia l’immobile cioè il proprietario.
E’ il proprietario che ha rapporti ed obblighi con il condominio, l’inquilino ne usufruisce e, dovendo pagare i servizi ad egli offerti, li pagherà come pattuito nel Contratto d’affitto.
Quindi, se l’amministratore. a voi proprietari, notifica una morosità dovuta al mancato pagamento delle quote ordinarie, pagatele.
Successivamente tale avviso, potrà essere utilizzato per la notifica e richiesta del rimborso all’inquilino con le dovute spese accessorie.
Infatti l’amministratore, per legge, è obbligato a rivolgersi al padrone di casa e non può chiedere il pagamento ad altri che a lui: spetta al proprietario, poi, rivalersi sull’inquilino che a sua volta è tenuto a rimborsare le spese condominiali ordinarie al proprietario.
Lo ha precisato la Cassazione con diverse sentenze.
In particolare nella sentenza 246/94 si legge che “Solo i proprietari delle porzioni di piano di un edificio sono obbligati verso il condominio al pagamento degli oneri condominiali, e non anche i conduttori. Tra il condominio e questi ultimi non esiste alcun rapporto che legittimi la proposizione di azioni dirette dell’uno nei confronti degli altri, neppure se questi hanno provveduto in passato a pagare personalmente e di propria spontanea volontà gli oneri condominiali direttamente al condominio”. In ogni caso l’art 5 della legge 392/1978 stabilisce il diritto del proprietario ad avviare lo sfratto per morosità in tutti i casi in cui l’importo dovuto supera il limite di due mensilità. Se l’inquilino continua a non voler pagare le rate, si può sfrattare.