Spetta al condominio dimostrare il danno economico a causa della negligenza dell’amministratore di condominio
21 Marzo 2020Aggiornamenti COVID-19 (Coronavirus)
10 Maggio 2020Come tutte le parti comuni, il pianerottolo appartiene a ogni condomino, anche a quelli degli altri piani. Ciascuno è proprietario di una quota millesimale dello stesso. Con la seguente conseguenza: ogni condomino è libero di utilizzare il pianerottolo per come meglio crede, anche in funzione di accordare una maggiore utilità al proprio appartamento (è il caso dello zerbino o della telecamera) a patto però di rispettare due limiti previsti dal codice civile
- non si può usare il pianerottolo in modo da impedire agli altri condomini un uso paritario: ad esempio non si possono posizionare troppe piante in modo da impedire agli altri di accedere ai propri appartamenti o di salire e scendere le scale;
- non si può modificare la destinazione d’uso del pianerottolo: è vietato cioè utilizzarlo per scopi che non sono propri alla sua natura. Ad esempio, non si può lasciare sul pianerottolo la bicicletta, il motorino, i mobili che non entrano a casa, le scarpe sporche e la spazzatura.
Il codice civile , art. 1102, stabilisce che gli spazi comuni dell’edificio – tra cui scale, androne, pianerottoli, giardino, portone d’ingresso, ecc. – appartengono a tutti i condomini e da questi pertanto possono essere liberamente usati anche per scopi privati. Ma a due condizioni:
- che non si impedisca agli altri condomini lo stesso tipo di comportamento;
- che non si alteri la destinazione d’uso dello spazio usato.
Quanto al primo requisito, si ritiene che lo stesso non sia violato nel caso in cui lo spazio comune è talmente ampio da garantire a tutti di usufruirne. Così, ad esempio, è lecito lasciare la seconda auto nel cortile a condizione che tutti gli altri condomini riescano a parcheggiare almeno un’auto a testa. È ammessa l’antenna sul tetto perché la coesistenza con le altre è sicuramente un peso che la struttura può sopportare.
Il secondo requisito è, invece, quello che, nel caso di specie, ci interessa di più. Sebbene infatti, lasciare la spazzatura davanti alla porta di casa non esclude che anche gli altri condomini possano fare lo stesso, ciò costituisce un impiego dello spazio comune – il pianerottolo – contrario alla sua destinazione d’uso. Il pianerottolo, infatti, è un luogo di accoglienza sia dei proprietari degli appartamenti che dei loro ospiti. Dimostrazione ne è che molti si prendono cura di tale area allestendola con vasi, fiori, piante, addobbi; impiego quest’ultimo che certamente deve ritenersi lecito e consentito dalla legge.
Non si può invece ritenere che il pianerottolo sia un ripostiglio personale dove lasciare oggetti come la bicicletta, la spazzatura e persino le scarpe puzzolenti.
Anche la Cassazione ha sposato questa interpretazione rigorosa sent. n. 5474/2011 dell’8.03.2011, ritenendo possibile un’azione di risarcimento del danno nei confronti di chi lascia la spazzatura sul pianerottolo di casa. Questi viola infatti il codice civile e la destinazione d’uso dello spazio comune. Non rileva quindi l’entità della molestia olfattiva provocata ai vicini di casa per essere condannati a pagare un indennizzo a causa del proprio comportamento incivile; non rileva se il sacchetto dell’immondizia contiene materiale organico della “differenziata” o solo carte e vetri che, quantomeno, in termini di olezzi, sono più sopportabili. È proprio l’atto di sviare la funzione che ha uno spazio comune rispetto a quello che gli è proprio per legge ad essere sanzionato.
Peraltro non è vero ciò che spesso si dice nei palazzi, ossia che ciascun condomino è libero di fare sul proprio pianerottolo quel che vuole in quanto“pertinenza” del proprio appartamento. Tutti i pianerottoli, anche quelli relativi a piani differenti dalla propria abitazione, appartengono a tutti in egual misura. Per cui il condomino del primo piano ben potrà impedire che quello dell’ultimo lasci fuori dalla porta di casa spazzatura e scarpe.