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8 Febbraio 2018«Il domicilio è inviolabile». Quante volte abbiamo sentito o ripetuto questa frase. La violazione di domicilio non è solo tutelata dalla Costituzione, ma anche dal codice penale che, per tale illecito, prevede un apposito reato, quello appunto di violazione di domicilio. Chi si introduce nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora contro la volontà espressa del titolare viene punito con la reclusione fino a tre anni. Naturalmente, affinché scatti il penale non c’è bisogno che il titolare si trovi, in quel momento, all’interno del proprio immobile, ben potendosi configurare il reato anche in caso di appartamento disabitato o nel giardino antistante (si pensi, ad esempio, al vicino di casa che scavalca il muretto di confine per raccogliere i frutti di un albero altrui). È addirittura possibile la violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale, ipotesi che, anzi, costituisce un autonomo reato tutte le volte in cui il pubblico ufficiale, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s’introduce o si trattiene nei luoghi di privata dimora; qui la sanzione è più grave (da 1 a 5 anni) vista la funzione che riveste il colpevole.
Dall’altro lato, però, quando c’è un ordine del giudice, non ci si può più trincerare dietro l’inviolabilità del domicilio e bisogna necessariamente aprire la porta di casa. Diversamente si commette un reato che è quello di inottemperanza agli ordini dell’autorità giudiziaria, fermo restando che, in caso di ostinazione, si può anche ricorrere alla forza pubblica. Alla luce di ciò è bene conoscere i propri diritti e saperequando si può vietare l’accesso in casa, in quali occasioni cioè ci si può barricare dentro il proprio appartamento e rifiutare si far entrare lo sconosciuto, fosse anche un pubblico ufficiale. In questo articolo correremo in soccorso di chi si trova di fronte al dubbio se aprire l’uscio a un ufficiale giudiziario, alla guardia di finanza, alla polizia o ai carabinieri, all’amministratore di condominio, al vicino di casa che ha l’appartamento allagato per colpa delle infiltrazioni d’acqua, all’ex marito a cui è stato ordinato l’abbandono della casa coniugale. Elencheremo, insomma, tutte le ipotesi più frequenti in cui ci si trova dinanzi al dubbio se si può vietare l’accesso in casa o meno.
Accesso in casa dell’ufficiale giudiziario e pignoramento
Iniziamo da un’ipotesi assai frequente: quella di chi ha debiti e riceve la visita dell’ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale a eseguire il pignoramento mobiliare, ossia dei beni come arredi, elettrodomestici e oggetti di valore presenti nell’appartamento del debitore. L’ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale e non ci si può rifiutare di farlo entrare, né si può fingere di non essere presenti in casa (anche se, nella pratica, succede spesso che questi chiuda un occhio ed esegua un successivo accesso quando nessuno risponde al citofono). L’ufficiale giudiziario non può anticipare al debitore il giorno e l’ora in cui gli farà visita (se così fosse ne agevolerebbe le operazioni di occultamento dei beni di maggior valore). Di solito poi viene accompagnato dal creditore (o meglio dal suo avvocato) che assiste alle operazioni e suggerisce allo stesso ufficiale i beni da pignorare perché di più immediato realizzo. Il debitore non potrà rifiutarsi di far accedere nell’immobile neanche quest’ultimo.Se l’ufficiale giudiziario subisce l’ostruzionismo del debitore può chiedere al Presidente del Tribunale di autorizzarlo all’uso della forza tramite, ad esempio, i carabinieri che provvederanno a forzare la porta per consentire l’accesso.
Accesso dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto
Stesso discorso che abbiamo appena fatto vale anche per l’ufficiale giudiziario incaricato dello sfratto. Anche qui, in caso di resistenza dell’inquilino moroso, egli potrà valersi della forza pubblica per vincere tutte le resistenze fisiche o materiali, rimuovendo lucchetti, cilindri di porte blindate, ecc.
Accesso in casa della Guardia di Finanza
Il fisco può accedere più facilmente nei locali dell’attività commerciale del contribuente, ma non altrettanto può farlo nella sua casa. In particolare, le ispezioni iniziate sul luogo di lavoro possono proseguire all’interno dell’abitazione del contribuente solo a condizione che vi siano gravi indizi che possano far presumere che, all’interno di questa, si trovino prove di illeciti tributari (ad esempio oro e altri oggetti preziosi, cassaforte con contanti, ecc.). In ogni caso, per l’accesso in casa è sempre necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, autorizzazione che va esibita al cittadino prima dell’accesso. Il Procuratore rilascia detta autorizzazione previo vaglio della sussistenza dei gravi indizi.
È dunque ben possibile vietare l’accesso in casa alla Guardia di Finanza se non è munita di tale autorizzazione. Leggi anche Come contestare l’accesso a casa della Guardia di Finanza.
Accesso in casa del recupero crediti
Capita spesso che le società private di recupero crediti non si limitino alle telefonate o alle lettere di diffida, ma inviino a casa dei debitori dei loro delegati. Checché ne dicano i call center – che spesso utilizzano ogni tipo di minaccia pur di ottenere il pagamento – tali soggetti non sono ufficiali giudiziari, né pubblici ufficiali, ma semplici cittadini privati. Come tali sono privi di poteri coercitivi anche nell’ipotesi in cui siano muniti di un titolo esecutivo (ad esempio un assegno protestato, una cambiale, un contratto di mutuo, una sentenza o un decreto ingiuntivo). Pertanto è diritto del debitore non aprire e rifiutarsi di comunicare con loro. È severamente vietata, infatti, agli incaricati la violazione del domicilio dell’interessato cioè l’introdursi nell’abitazione di quest’ultimo senza il suo consenso.
Accesso in casa del postino, del messo notificatore o dell’ufficiale giudiziario
Il postino o il messo notificatore, per quanto pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, non hanno potere di imporre l’accesso in casa. Il destinatario della busta può ben dire, al di là della porta, che non intende aprire e firmare il registro delle raccomandate. Stesso discorso deve farsi se il soggetto notificante è proprio l’ufficiale giudiziario del tribunale incaricato di consegnare un atto giudiziario: il destinatario non è tenuto ad aprire.
Polizia e carabinieri senza mandato
Anche polizia e carabinieri, se vogliono entrare con la forza a casa del cittadino, devono farlo previa autorizzazione. Ci vuole il decreto del pubblico ministero. Nei casi urgenti, quando si tratta di crimini particolarmente gravi o c’è necessità di agire immediatamente (si pensi al caso di evasione) o di gravi reati di terrorismo o di associazione a delinquere o traffico di armi e stupefacenti, possono procedere all’irruzione immediata nell’appartamento privato, procedendo alle ispezioni e perquisizioni. L’acceso dovrà però essere successivamente convalidato dal Pm dopo la sua esecuzione.
Richiesta dell’amministratore di condominio
L’amministratore di condominio, per quanto rappresentante degli interessi di tutti i condomini, non può imporre al proprietario di un appartamento di aprirgli la porta, neanche se lo fa per accertare rotture di tubature, lavori interni o altri danni che possano pregiudicare la stabilita dell’immobile o delle altre parti comuni.
In ogni caso, egli non può intervenire nei litigi tra i singoli condomini (ad esempio, quando uno dei proprietari lamenti perdite provenienti dall’appartamento del piano superiore). Ma se i danni riguardano le parti comuni dell’edificio egli può farsi autorizzare dal giudice, presentando un ricorso in via d’urgenza, con cui venga ordinato al condomino di consentire l’accesso in casa all’amministratore e/o ai suoi tecnici. Violare questo comando significa incorrere in un reato.
Riscossione del Canone Rai
Quando il Canone Rai veniva riscosso tramite bollettini, era abitudine della Rai inviare a casa dei contribuenti degli incaricati alla riscossione. Questi soggetti erano privi di alcun potere di riscossione: non erano cioè pubblici ufficiali. Non era quindi necessario aprir loro la porta. Oggi le cose sono cambiate e la riscossione automatica tramite la bolletta della luce ha reso inutile tale pratica. Resta comunque il diritto del cittadino di non aprire la porta di casa a chi si dichiara incaricato di verificare se, all’interno dell’appartamento, vi sono televisioni “da tassare”. Se però si tratta della Guardia di Finanza o di altro delegato dell’Agenzia delle Entrate, vale quanto abbiamo detto poc’anzi: ci deve essere l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica in presenza di gravi indizi.
Il vicino di casa che vuol recidere rami o radici
Spesso succede che, sulla linea di confine tra due terreni, ci siano rami di alberi o radici che protendono sulla proprietà altrui. Per quanto riguarda i rami, il proprietario del terreno su cui questi sporgono ha il diritto di pretendere che vengano tagliati. Ma, a tal fine, deve chiederlo al vicino – proprietario del relativo albero – e, in caso di sua inerzia, dovrà ricorrere al giudice. Non può, invece, provvedervi da solo, magari invadendo il terreno altrui.
Qualora invece a invadere il fondo confinante siano le radici dell’albero, il vicino invaso le può tagliare da sé, senza quindi doverlo chiedere, in questo caso, al proprietario della pianta.
Convivente violento
Cambiare le chiavi di casa per non far più entrare il convivente è reato (violenza privata), anche se le ragioni della lite sono state particolarmente gravi e violente. Eccezionalmente è consentito non aprire la porta di casa al partner solo se si è in presenza di un grave pericolo per la propria incolumità fisica: in tal caso si parlerà di legittima difesa.
Accesso in casa del coniuge dopo la separazione
Una volta che i coniugi si sono separati, quello che ha ottenuto l’assegnazione della casa – ad esempio la moglie – può inibire all’ex di entrare dentro l’appartamento anche se esso continua ad essere ancora di sua proprietà. Con l’assegnazione giudiziale (che avviene sempre e solo in presenza dei figli) si ottiene un diritto di abitazione che è tutelato dalla legge e comporta la possibilità di escludere tutti gli altri, anche l’ex coniuge ancora titolare del bene.
Che fare se bussano gli assistenti sociali a casa per vedere come i figli vivono e sono tenuti? Gli assistenti sono pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni e non si può impedir loro di accedere. Se lo si fa, questi possono ottenere un ordine del giudice e, persistendo l’ostruzionismo, si corre il rischio di essere denunciati.
L’inquilino può impedire al padrone di casa di entrare nel suo immobile?
Capita che, in caso di appartamento in affitto, in prossimità della scadenza del contratto, il locatore voglia far visionare i locali ad altre persone intenzionate ad abitarlo. L’inquilino già occupante può rifiutarsi di aprire la porta? Se il contratto di locazione nulla dice a riguardo, secondo la Cassazione il locatore può far visitare la casa in affitto, con le modalità di cui agli usi localmente vigenti, al fine di potere stipulare altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso, oppure di vendere la casa affittata. Se il conduttore oppone ingiustificati rifiuti all’effettuazione di tali visite compie un inadempimento che può costituire causa di risoluzione del contratto. Insomma, l’inquilino che si oppone a quello che potremmo così chiamare «diritto di visita», può essere sfrattato (sebbene non con la procedura d’urgenza, che è prevista solo in caso di morosità o di scadenza del contratto).